Lo smart working, o lavoro agile, è diventato una realtà sempre più diffusa e rilevante nel mondo del lavoro moderno.
Questo modello di organizzazione del lavoro offre numerosi vantaggi sia per i dipendenti che per le aziende, permettendo una maggiore flessibilità e un migliore equilibrio tra vita professionale e personale.
Tuttavia, è fondamentale conoscerne le modalità operative e le normative che lo regolano, al fine di garantirne una gestione efficace e conforme alle leggi vigenti. Specialmente nel caso – purtroppo non troppo raro – che il lavoratore in remoto sia vittima di un infortunio.
Vediamo cosa dice la normativa.
Cos’è lo smart working?
Ne abbiamo già parlato nello specifico in un altro articolo di blog, ma in breve lo smart working è frutto di un accordo tra le parti in cui il lavoratore chiede l’opportunità al datore di lavorare da remoto.
Disciplinato dalla Legge n.81 del 22 maggio 2017, il concetto di smart working mira ad introdurre modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere la competitività e agevolare la conciliazione fra vita personale e lavorativa.
Lo smart working è una attività che viene programmata per fasi, cicli e obiettivi.
- fasi: il lasso temporale in cui si deve fare un qualcosa
- cicli: la tempistica nella quale passo dopo passo si deve raggiungere un obiettivo
- obiettivo: il risultato finale del proprio lavoro dettato dal datore di lavoro
La modalità del lavoro in remoto basa i suoi presupposti su tre importanti elementi:
- collaborazione
- responsabilità
- flessibilità
Se gestito correttamente, il lavoro in remoto può offrire notevoli vantaggi sia per l’azienda che per il dipendente.
Smart working e tutele in caso di infortunio
Ma veniamo al nocciolo della questione. Cosa succede se un lavoratore da remoto subisce un infortunio durante l’attività lavorativa?
Non solo l’infortunio in smart working è coperto dall’INAIL, ma i dipendenti hanno diritto all’assicurazione INAIL contro infortuni e malattie professionali anche al di fuori dei locali aziendali.
L’articolo 23 della legge 81/2017 estende la tutela INAIL ai lavoratori agili se l’infortunio è direttamente collegato alla prestazione lavorativa. L’INAIL, con una specifica circolare (48/2017), equipara i lavoratori in smart working a quelli tradizionali.
In caso di infortunio, il lavoratore si dovrà occupare di denunciare l’evento come se fosse accaduto in azienda e descrivere dettagliatamente l’accaduto in modo da delineare i confini della tutela.
Dalla circolare INAIL:
Per quanto concerne gli aspetti peculiari del lavoro agile, gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.
Soffermiamoci un attimo su questo punto, che è fondamentale. L’infortunio avvenuto durante il lavoro da remoto è indennizzabile a patto che ci sia un nesso con l’attività lavorativa. Ciò significa che non basta che l’evento avvenga nei locali prescelti per l’attività da remoto (es. l’abitazione), ma deve esserci un nesso con il lavoro.
Il problema è che, come con l’infortunio in itinere, il confine è molto labile e possono verificarsi situazioni di non immediata risoluzione. Quello che è certo è che non è automatico che un infortunio tra le mura domestiche sia di competenza dell’INAIL solo perché in quel momento il lavoratore si trovava a casa propria in telelavoro.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del lavoratore?
In ogni caso è bene ricordare che entro certi limiti (di buon senso) l’azienda è responsabile della salute e sicurezza dei dipendenti che lavorano in remoto.
Il datore di lavoro ha infatti una serie di obblighi e responsabilità:
- tutela della salute e della sicurezza del lavoratore da remoto
- corretto funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati per lo svolgimento dell’attività lavorativa
- consegna al lavoratore e al RLS l’informativa sui rischi e sulle misure da adottare
- idonea manutenzione delle attrezzature/apparecchiature/strumenti (eventualmente forniti)
- prediligere le apparecchiature elettriche/elettroniche (eventualmente fornite) a doppio isolamento.
Anche il delicato discorso del controllo risulta essere normato: l’azienda, infatti, può controllare l’attività del dipendente solo entro i limiti stabiliti dall’accordo di smart working e dalla normativa, utilizzando strumenti come pc, tablet e smartphone per ottenere informazioni sull’attività lavorativa, ma solo a condizione che:
- il lavoratore sia informato sulle modalità d’uso degli strumenti e sui controlli
- si rispetti la normativa sulla privacy
- gli strumenti non vengano modificati per il controllo dell’attività (es. software di localizzazione)
Con la giusta attenzione, preparazione e buon senso, il lavoro agile può essere svolto in sicurezza così come il lavoro in presenza, tutelando la salute e il benessere di tutti i dipendenti.